Misure di Salvaguardia

Con le Misure Europee divenute definitive si salvaguarda il mercato interno dell’acciaio e dei Paesi in via di Sviluppo, tra cui la Tunisia dove risiede l’ultimo investimento di Sideralba.

#facciamochiarezza

Il 2 Febbraio 2019 ha visto entrare in vigore le Misure di Salvaguardia definitive sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici.

Già a Luglio 2018 le indagini della Commissione Europea avevano dimostrato che le importazioni dei prodotti siderurgici nell’UE erano effettivamente aumentate in modo significativo e che, probabilmente, avrebbero visto un ulteriore aumento. Sulla base di tali risultati, quindi, l’UE ha emanato le misure definitive andando a sostituire quelle provvisorie introdotte nell’estate 2018.

In cosa consistono le misure di salvaguardia definitive?

Le contromisure previste dalla Commissione consistono in una combinazione di quote e tariffe che serviranno a garantire il mantenimento dei livelli tradizionali di commercio di acciaio sul mercato UE.

Su quali prodotti sono applicate?

Le misure di salvaguardia interessano 26 prodotti siderurgici su un totale di 28 famiglie. Rispetto al regolamento provvisorio sono stati inclusi altri tubi senza saldatura e altri trafilati in barre in acciaio e altro legato.

Come sono applicate?

Per i principali Paesi importatori, le misure sono stabilite sulla base di quote prodotto per paese. Per gli altri Paesi è stabilita una quota prodotto residuale (un contingente) superata la quale si applicherà un dazio del 25%. Per quanto riguarda i piani a caldo è stabilita una quota globale, superata la quale si applicherà un dazio del 25%.

Quale sarà la durata?

Le misure saranno in atto fino al 30 giugno 2021. I contingenti tariffari saranno applicati in tre periodi:

  • Dal 2 febbraio 2019 al 30 giugno 2019;
  • Dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020;
  • Dal 1 luglio 2020 al 30 giungo 2021.

Il primo riesame è previsto per il 1 luglio 2019.

Come sono state stabilite le quote?

Le quote sono state stabilite sulla base dei livelli medi di importazione del periodo 2015 – 2017 incrementate del 5%; in tal modo il contingente aumenterà del 5% per ogni periodo di riferimento (ogni anno).

Cosa succede se la quota non è utilizzata? E se la si supera?

I contingenti residuali sono assegnati su base trimestrale; la quota non utilizzata sarà traferita al trimestre successivo. Per i Paesi con singole quote, se si supera la propria quota si potrà concorrere alla quota residuale degli altri Paesi solo nell’ultimo trimestre dell’anno.

Quali sono i Paesi esclusi?

Le misure NON si applicano per i Paesi in Via di Sviluppo, tra questi rientra anche la TUNISIA, dove è presente l’ultima acquisizione del Gruppo Rapullino, SIDERALBA MAGHREB.

Inoltre, sono escluse dalle misure di salvaguardia tutte le importazioni provenienti da Paesi quali:

BOTSWANA, CAMERUN, COSTA D’AVORIO, FIJI, GHANA, LESOTHO, MOZAMBICO, NAMIBIA, SUD AFRICA, ESWATINI (SECONDO L’ ACCORDO DI PARTENARIATO), NORVEGIA, ISLANDA, LIECHTENSTEIN.

Come si comportano le misure di salvaguardia rispetto alle misure anti dumping e quelle compensative?

Il problema del cumulo delle misure antidumping e compensative con quelle delle salvaguardia sarà considerato dalla Commissione solo nel caso in cui venga superato il contingente; in quel caso la commissione potrà sospendere o ridurre gli attuali dazi ANTIDUMPING e COMPENSATIVI. La commissione ha, inoltre, assicurato che la combinazione tra tali misure non debba essere superiore al maggiore tra i dazi di salvaguardia o i dazi anti dumping/compensativi in vigore.

“Quando le informazioni mancano, le voci crescono.”

Alberto Moravia